Inps
Circolare n. 39 del 7 febbraio 2025
L’Inps ha illustrato le modifiche apportate dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199, alle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’ art. 2, D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda ed ha fornito le relative istruzioni procedurali.
BENEFICIARI
L’Istituto ha precisato che sono ammessi alla misura i datori di lavoro:
- classificati ai sensi dell’art. 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
- con una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- che abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli art. 4 e 12 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.
DURATA
I datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, mentre gli altri datori di lavoro possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
La domanda deve essere trasmessa all’Inps entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.