Corte di Cassazione
Ordinanza n. 9462 dell’11 aprile 2025
La Cassazione ha stabilito che i due sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 223/1991, per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato, non sono cumulabili, ma alternativi fra loro. È ammessa un'eccezione solo in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in corso d'opera, situazione espressamente prevista dalla legge.