InL
Nota n. 642 del 6 aprile 2023
Sono stati forniti chiarimenti sulla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale, ex art. 14, co. 16 del D. Lgs.. n. 81/2008. Fatte le necessarie premesse, l’Ispettorato precisa che nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale, ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’InL. In tali ipotesi, laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.