Ministero del Lavoro
Interpello n. 4 del 26 giugno 2023
Sono stati forniti chiarimenti sulle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei Rls nelle aziende con diverse unità produttive. La Commissione ritiene che la normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, co. 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati. A tal proposito si ricorda che è previsto:
1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.