La Redazione
Nota del 14 gennaio 2024
Come abbiamo già avuto modo di osservare analizzando il collegato lavoro (Legge n. 203/2024), dal 12 gennaio cambiano anche alcune norme che riguardano la visita medica preventiva e la sorveglianza sanitaria.
VISITE MEDICHE PREVENTIVE
Riguardano principalmente l’assunzione e il cambio di mansioni o la ripresa al lavoro dopo periodi di assenza lunga del lavoratore per malattia e sono volte a verificare l’assenza di impedimenti per lo svolgimento delle mansioni assegnate e ad accertare l’idoneità al lavoro svolto. La novella normativa prevede che:
la visita preventiva svolta prima dell’assunzione deve essere svolta, non dal dipartimento di prevenzione della Asl ma, dal medico competente;
il medico compente è tenuto a prendere in considerazione eventuali esami clinici o diagnostici già riportati nella cartella sanitaria del lavoratore e ancora validi, evitando di prescrivere indagini inutili;
la visita medica che precede la ripresa al lavoro per periodi di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni continuativi non è più obbligatoria ma sarà effettuata a discrezione del medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.
RICORSI CONTRO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE
E’ stata semplificata la procedura per avviare i ricorsi contro i giudizi del medico competente, presentando le istanze alla Asl di riferimento. Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso.