31 gennaio: Somme integrative ai lavoratori dipendenti: codici tributo

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Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 9/E del 31 gennaio 2025
L’art. 1, co. 4, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lett. a) del co. 2 del medesimo art. 49, alle condizioni e nella misura ivi indicata, una somma che non concorre alla formazione del reddito. Con la Risoluzione 9/E l’Agenzia ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione ai dipendenti di somme integrative che non concorrono alla formazione del reddito. Sono:
- per il modello F24, “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
- per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP), “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
COMPENSAZIONE IN F24 E F24 EP
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Moduli e adempimenti AE RIS_n_9_del_31_01_2025.pdf -
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