18 giugno: Somministrazione, appalto e distacco illeciti: le novità del regime sanzionatorio

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Nota prot. n. 1091 del 18 giugno 2024
L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative riguardanti il regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti [ex art. 29, D.L. n. 19/2024 -> Legge n. 56/2024].
SOMMINISTRAZIONE NON AUTORIZZATA E APPALTO E DISTACCO ILLECITI
L’ammenda sarà pari a 72 euro (60 euro + l’incremento del 20%) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Data l’alternatività delle ammende con la pena detentiva dell’arresto (con l’eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro), in fase applicativa il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria che, per i casi di ottemperanza, e quindi di ripristino della legalità da parte del datore di lavoro, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista.
QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi del nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del D. Lgs. 276/2003, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
LA RECIDIVA
Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art.18 del D. Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale "gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”. L'Ispettorato ritiene che:
- la maggiorazione di cui al comma 1, lettera e) della Legge n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”;
- la maggiorazione della sanzione prevista dal co. 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.
SFRUTTAMENTO DI MINORI
Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori prevedono che la pena sia dell'arresto fino a 18 mesi e che l'ammenda sia aumentata fino al sestuplo. Prevedendo l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione [ex art. 20, D. Lgs. n. 758/1994] e di conseguenza, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva (fatta eccezione all’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro). Inoltre, l’importo da irrogare dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Contenzioso, conciliazione, arbitrato INL - Nota 1091 del 18 giugno 2024.pdf -
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