Inps
Messaggio n. 2985 del 9 settembre 2024, (non ancora pubblicato)
Sono state fornite le istruzioni operative e procedurali necessarie a valorizzazione ai fini delle prestazioni NASpI e Dis-Coll il reddito derivante da attività sportiva dilettantistica svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Si precisa che i percettori di Naspi e Dis-Coll che in corso di fruizione della prestazione esercitano o iniziano un’attività lavorativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla presentazione della domanda di Naspi e Dis-Coll se la suddetta attività era preesistente.