Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 59 del 5 marzo 2024
Si ricorda che l’art. 1, co. da 182 a 189 ella Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 Lavoro-Finanze. Si ricorda altresì che, per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l’aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Con la Risposta a Interpello n. 59 del 2024 l’Agenzia fornisce chiarimenti riguardanti il regime agevolativo dei premi di risultato. In particolare, prevede che, nell'ipotesi in cui l'erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire del regime fiscale agevolato, a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all'anno precedente.