17 aprile: Tassazione dei redditi conseguiti in Italia dal ricercatore residente all’estero

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Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 113 del 17 aprile 2025
Sono stati forniti chiarimenti sull'applicabilità, ai compensi percepiti da un ricercatore presso un'università in Italia e fiscalmente residente nei Paesi Bassi, dell'esenzione prevista dall'art. 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi. L’art 20 della convenzione prevede che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori, che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, siano riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza. Il Paese della fonte, invece, rinuncia al suo potere impositivo, seppure con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni. I sostituti d'imposta possono (è facoltativo) applicare direttamente l'esenzione, previa presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario. In caso di imposte eventualmente già versate, il contribuente può presentare istanza di rimborso, entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, a condizione che sia stata richiesta l'applicazione del trattamento convenzionale in menzione.

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Argomento Anteprima/Download Descrizione
Imposte, Tributi, Tasse AE - Risposta n. 113_2025.pdf -
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