Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 6 del 17 gennaio 2025
Se un soggetto, non residente, svolge attività di lavoro subordinato all’estero, non sussiste alcun presupposto di tassazione in Italia; viceversa, sono imponibili esclusivamente in Italia gli utili di una società detenuta dallo stesso individuo residente in Italia senza stabile organizzazione in Lussemburgo. Tali conclusioni non sono derogate dalle disposizioni della Convenzione applicabili al caso di specie, a cui occorre dare prevalenza sul diritto interno, ex art. 169 del Tuir ed art. 75, Dpr n. 600/1973. A tal proposito si richiama l'art. 15 della Convenzione, relativo ai redditi da lavoro subordinato, secondo il quale ''i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato''.