Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 100 del 19 gennaio 2023
La pensione Inps percepita dal contribuente residente in Portogallo per l’attività di lavoro prestato alle dipendenze della ditta fornitrice di trasporto, a partire dall'anno di imposta di riferimento non va assoggettata ad imposizione in Italia. Al contribuente spetta il rimborso delle ritenute effettuate dall'Inps a partire dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, da esercitare mediante la presentazione di apposita istanza.