Agenzia delle Entrate
Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023
Sono stati forniti chiarimenti in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, o il trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
LA NUOVA MODALITÀ DI TASSAZIONE
L’art. 1 co. da 58 a 62 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), introducono, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287. In particolare, si applica, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, “un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”. Tale regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 50.000” e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
La base di calcolo su cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. L’Agenzia ritiene, inoltre, che il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenti una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.