Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 425 dell’8 settembre 2023
L'indennità erogata al dipendente dal Fondo di previdenza, all'atto della cessazione dal servizio, ha
funzione previdenziale ed è assimilabile all'indennità equipollente ex art. 17, co. 1, Dpr n. 917/1986,
rappresentando una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto. L’Agenzia precisa che a detta indennità va applicata la tassazione separata prevista dal Tuir, escludendo che possa trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale e quindi esclusi dalla tassazione.