Inps
Messaggio n. 895 del 1° marzo 2024
L’Inps rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il Decreto n. 17 del Ministro del Lavoro, in attuazione della disposizione di cui all’art. 36, co. 3, del D. Lgs. n. 148 del 2015, con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo Tlc, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo. A seguito dell’avvenuta nomina, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, co. 6, del decreto istitutivo del Fondo Tlc, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024. Di conseguenza, il Fondo Tlc garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024 e, pertanto, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo Tlc non possono più richiedere, per i medesimi eventi, la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (Fis). Si precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del messaggio.