Ministero del Lavoro
Nota n. 809 del 20 gennaio 2025
Il Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie, del Ministero del Lavoro ha fornito, con la Nota n. 809 del 20 gennaio 2025, alcuni chiarimenti circa il fatto se un Ets possa disporre di più di un registro dei volontari non occasionali (ex art. 17, co. 1, del Codice del Terzo settore), qualora disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente situate su un territorio regionale diverso da quello della sede principale; e in caso di risposta affermativa, se anche i registri riferiti alle sedi secondarie debbano essere vidimati. Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli Enti stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture e che siano regolarmente vidimati.