Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025
L’art. 1, c. da 395 a 398, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. Con la Risoluzione n. 8/E, l’Agenzia ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.
MODALITÀ DI COMPENSAZIONE
Per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, è stato rinominato il seguente codice tributo, istituito con Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già modificato con Risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024: “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”. Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.