Inps
Messaggio n. 635 del 10 febbraio 2023
L’art. 32, c. 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e l’arti. 19, c. 11, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, hanno previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca. Con il Messaggio 635, l’Inps ha fornito chiarimenti sul riconoscimento delle due indennità. In particolare l’Istituto ha chiarito che procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata. In ragione di quanto sopra rappresentato, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce UniEMens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi - e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.