Inps
Circolare n. 30 del 16 marzo 2023
Comunicato del 17 marzo 2023
Sono state fornite le indicazioni per ottenere l’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita Iva, iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps. Possono accedere all’indennità i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell’Inps con posizione attiva al 18 maggio 2022;
- avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
I lavoratori possono richiedere l’indennità tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo le indicazioni della ircolare, entro il 30 aprile 2023, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” -> “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” -> selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti -> “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alle categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita Iva”. È possibile presentare la domanda anche tramite Contact center o patronati.