Inps
Messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 15 luglio 2022, n. 91), c.d. decreto Aiuti, all’art. 2-bis, ha previsto un’indennità una tantum di importo pari a 550 euro per l’anno 2022, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti. L’art. 18, co. 1, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che la previsione di cui all’art. 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2-bis del decreto Aiuti, i cui aspetti di dettaglio sono stati indicati con la Circolare n. 115 del 13 ottobre 2022. Con il Messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dal 5 febbraio 2024. L’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”. La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa
documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.