Inps
Messaggio n. 1597 del 23 aprile 2024
Sono state fornite precisazioni sulla corretta modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti, ex art. 1, co. 15, Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Con l’occasione l’Istituto ribadisce che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero.
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE IN UNIEMENS-POSAGRI
Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo in trattazione. Infine, si precisa che, qualora i datori di lavoro abbiano già inviato i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate, gli stessi devono essere sostituti con l’invio, entro il 31 maggio 2024, dei flussi corretti.