1 ottobre: Versamento dell’esonero autocertificato dall'assunzione disabili

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Ministero del Lavoro
Nota prot. n. 15466 del 1° ottobre 2024
Il Ministero ricorda che è entrato in vigore il 1° ottobre 2024, il D.I. dell’11 giugno 2024 Esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili: novità di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo. Con il provvedimento del Ministro del Lavoro, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze dell’11 giugno 2024, è stato abrogato e sostituito il precedente D.I. del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato. Si precisa che nelle giornate del 1° e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del Ministero del Lavoro e, pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto a partire dal 3 ottobre 2024.
IL CONTRIBUTO ESONERATIVO
Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari all’importo individuato dall’art. 5 co. 3bis della Legge 68/99, come da ultimo modificato dal D.M. 193/2021, corrispondente a € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. A prescindere dal Ccnl applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in € 2,587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Dal 1° ottobre 2024, l’unica modalità ammessa per gli addetti a lavorazioni con tasso rischio Inail non inferiore al 60 per mille è il versamento tramite PagoPA.
In sintesi:
DESTINATARI
Datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti a mansioni ad elevato rischio infortunistico con applicazione di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, che non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista dalla normativa nazionale.
ADEMPIMENTI
Autocertificazione
Versamento contributo esonerativo
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo corrisponde a € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
A prescindere dal Ccnl applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in € 2,587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
MODALITÀ DI PAGAMENTO Dal 1° ottobre 2024 il versamento può essere effettuato solo tramite
PagoPA.
L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 31/2024 2024 - La Rivista del Lavoro 31

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Collocamento obbligatorio ML - Esonero autocertificato_ modifica delle modalità di versamento del contributo.pdf -
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