Risposta a Interpello n. 74 del 21 marzo 2024
La fruizione dei servizi di mobilità sostenibile contenuti in un piano di welfare aziendale e utilizzati tramite apposita App per il tragitto casa-lavoro-casa, avendo finalità di utilità sociale, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51, co.2, lett. f) del Tuir, e pertanto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente. Si tratta dei seguenti servizi di mobilità sostenibile:
- carsharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;
- ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
- scooter-sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;
- monopattino elettrico;
- utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus,
traghetti, eccetera).