INPS Circolare n. 57 del 28 marzo 2011 Si ricorda che l'una tantum prevista dall'Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del Ccnl dell'industria tessile/abbigliamento/moda deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale erogate dall'Inps. - Leggi tutto...