INPS Messaggio n. 15747 del 15 giugno 2010 Quando la sospensione dell'attività aziendale, che genera il diritto ai lavoratori di percepire l'indennità di disoccupazione, termina nell'anno successivo alla richiesta, l'azienda o l'Ente bilaterale devono segnalarlo in due eventi distinti, rispettivamente con cessazione al 31 dicembre ed inizio dal 1° gennaio
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