INPS Circolare n. 43 del 29 marzo 2010 L’apprendista licenziato, che vanti almeno tre mesi di servizio presso l’azienda, può accedere alla disoccupazione in deroga, al massimo per 90 giornate, senza necessità di possedere i requisiti assicurativi e contributivi previsti in caso di disoccupazione, nell’ipotesi in cui intervenga l’Ente bilaterale
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