Corte di Cassazione Sentenza n. 6553 del 18 marzo 2009 La volontà di licenziare il lavoratore può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, senza che si debbano adoperare formule sacramentali. In questo senso, la forma scritta del licenziamento prescritta, a pena di inefficacia, è rispettta
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