Tribunale di Mantova Sentenza n. 112 dell’11 novembre 2020, La violazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotto durante l’emergenza, è sanzionata con la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, ai sensi dell’art. 18, co. 1-3, Statuto dei Lavoratori e dell’art. 2, D.Lgs. n. 23/2015.
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