Corte di Cassazione Sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2011 Il patto di prova, che deve essere indicato per iscritto nel contratto (art. 2096, primo comma, c.c.), è valido quando le mansioni affidate al lavoratore risultano determinabili, anche grazie alla formula adoperata dalle parti nel documento contrattuale (art. 1346
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